Apertura pesca a Spinning e Mosca fiume Ombrone - zona Parco
3 partecipanti
Pagina 1 di 1
Apertura pesca a Spinning e Mosca fiume Ombrone - zona Parco
SPINNING CLUB ITALIA
Sezione di Grosseto
Lo Spinning Club Italia sezione di Grosseto, ha il piacere di comunicare l’apertura della pesca a Spinning e a Mosca nel tratto di pesca regolamentata del fiume Ombrone, ricadente nel territorio del Ente Parco Regionale della Maremma.
Dopo molto anni ed innumerevoli incontri e grazie anche all’interessamento di numerosi appassionati e di attività operanti nel settore, è stato risolto quello che era un problema di interpretazione del regolamento risalente al lontano 1978.
A seguito dell’ultimo incontro, avvenuto tra lo S.C.I. di Grosseto e il presidente del Parco Lucia Venturi, in data 27 Febbraio 2013, è stata trovata un intesa che adegua il regolamento all’evoluzione tecnica che ha portato lo Spinning e la Pesca a mosca a diventare una realtà molto importante a livello nazionale.
Nello specifico l’attività di pesca a Mosca e Spinning, che si estenderà dal 1 Aprile 2013 al 31 Ottobre 2013, verrà regolamentata dal già presente regolamento riguardante la pesca tradizionale nel fiume Ombrone e verrà integrata dalle norme di recepimento del Piano Ittico, creando un unità di norme su tutto il territorio provinciale.
Entrando più nello specifico sarà possibile utilizzare qualsiasi tipo di esche artificiali, purchè munita di ami singoli, in un numero massimo di due per esca. La pesca alla spigola è consentita per un limite di cattura di n. 3 capi di dimensione minima non inferiore a 40 cm e non superiore a 80cm. Le specie alloctone, come ad esempio il Channel Cat Fish e il Serra, non concorrono alla determinazione del quantitativo massimo di pescato giornaliero previsto in 3 kg. Gli esemplari di Cheppia catturati andranno immediatamente liberati .
Questa nuova apertura della pesca a spinning allinea finalmente alle normative europee e alla maggior parte delle aree protette la pesca a Spinning e a Mosca, ormai considerate le più sostenibili dal punto di vista di impatto ambientale.
Grazie alla sensibilità e alla disponibilità del Presidente del Parco, Lucia Venturi, e dei consiglieri in carica, molti appassionati avranno finalmente la possibilità di praticare la tanto amata tecnica di pesca in un luogo importante e delicato dal punto di vista naturalistico, serve quindi una sensibilità particolare ed un rispetto ancora più marcato nei riguardi dell’ecosistema del parco.
L’auspicio di un pescatore moderno è naturalmente quello di praticare sempre più spesso, o meglio in modo totale, la pratica della “cattura e rilascio” del pescato.
I permessi verranno rilasciati dagli esercizi autorizzati il giorno precedente all’attività di pesca, prevista nei giorni dai Mercoledì, Sabato e domenica e avrà un costo di € 5.
Lo Spinning Club Italia, sezione di Grosseto, si rende disponibile a future e fattive collaborazioni legata alla tutela degli ambienti acquatici e al monitoraggio delle specie ittiche legate alla ricerca scientifica.
L’impegno profuso da numerosi appartenenti alla sezione durante questo lungo percorso, ha portato a all’ importante risultato che permetterà a molti appassionati di godere di un ambiente veramente unico e di lanciare le nostre amate esche artificiali nel fiume Ombrone ricadente nel territorio del Ente Parco Regionale della Maremma.
Per qualsiasi chiarimento: http://scigrosseto.forumfree.it/
Sezione di Grosseto
Lo Spinning Club Italia sezione di Grosseto, ha il piacere di comunicare l’apertura della pesca a Spinning e a Mosca nel tratto di pesca regolamentata del fiume Ombrone, ricadente nel territorio del Ente Parco Regionale della Maremma.
Dopo molto anni ed innumerevoli incontri e grazie anche all’interessamento di numerosi appassionati e di attività operanti nel settore, è stato risolto quello che era un problema di interpretazione del regolamento risalente al lontano 1978.
A seguito dell’ultimo incontro, avvenuto tra lo S.C.I. di Grosseto e il presidente del Parco Lucia Venturi, in data 27 Febbraio 2013, è stata trovata un intesa che adegua il regolamento all’evoluzione tecnica che ha portato lo Spinning e la Pesca a mosca a diventare una realtà molto importante a livello nazionale.
Nello specifico l’attività di pesca a Mosca e Spinning, che si estenderà dal 1 Aprile 2013 al 31 Ottobre 2013, verrà regolamentata dal già presente regolamento riguardante la pesca tradizionale nel fiume Ombrone e verrà integrata dalle norme di recepimento del Piano Ittico, creando un unità di norme su tutto il territorio provinciale.
Entrando più nello specifico sarà possibile utilizzare qualsiasi tipo di esche artificiali, purchè munita di ami singoli, in un numero massimo di due per esca. La pesca alla spigola è consentita per un limite di cattura di n. 3 capi di dimensione minima non inferiore a 40 cm e non superiore a 80cm. Le specie alloctone, come ad esempio il Channel Cat Fish e il Serra, non concorrono alla determinazione del quantitativo massimo di pescato giornaliero previsto in 3 kg. Gli esemplari di Cheppia catturati andranno immediatamente liberati .
Questa nuova apertura della pesca a spinning allinea finalmente alle normative europee e alla maggior parte delle aree protette la pesca a Spinning e a Mosca, ormai considerate le più sostenibili dal punto di vista di impatto ambientale.
Grazie alla sensibilità e alla disponibilità del Presidente del Parco, Lucia Venturi, e dei consiglieri in carica, molti appassionati avranno finalmente la possibilità di praticare la tanto amata tecnica di pesca in un luogo importante e delicato dal punto di vista naturalistico, serve quindi una sensibilità particolare ed un rispetto ancora più marcato nei riguardi dell’ecosistema del parco.
L’auspicio di un pescatore moderno è naturalmente quello di praticare sempre più spesso, o meglio in modo totale, la pratica della “cattura e rilascio” del pescato.
I permessi verranno rilasciati dagli esercizi autorizzati il giorno precedente all’attività di pesca, prevista nei giorni dai Mercoledì, Sabato e domenica e avrà un costo di € 5.
Lo Spinning Club Italia, sezione di Grosseto, si rende disponibile a future e fattive collaborazioni legata alla tutela degli ambienti acquatici e al monitoraggio delle specie ittiche legate alla ricerca scientifica.
L’impegno profuso da numerosi appartenenti alla sezione durante questo lungo percorso, ha portato a all’ importante risultato che permetterà a molti appassionati di godere di un ambiente veramente unico e di lanciare le nostre amate esche artificiali nel fiume Ombrone ricadente nel territorio del Ente Parco Regionale della Maremma.
Per qualsiasi chiarimento: http://scigrosseto.forumfree.it/
cappotto- Numero di messaggi : 3243
Località : In esilio a Grosseto
Data d'iscrizione : 29.11.08
Re: Apertura pesca a Spinning e Mosca fiume Ombrone - zona Parco
Grande notizia, personalmente avrei preferito l'istituzione di una zona No Kill, ma và bene comunque, spero solo che la vigilanza sia sempre alta e costante, Bravi e complimenti!!
_________________
R@by71
IL MIO BLOG
Il mio Feedback
Bassbambaccione- Moderatore
- Numero di messaggi : 8439
Età : 53
Località : (AR)
Data d'iscrizione : 10.12.08
Re: Apertura pesca a Spinning e Mosca fiume Ombrone - zona Parco
Ti assicuro che aver ottenuto questa "concessione" è un vero successo.
I controlli nel Parco sono presenti e costanti durante tutto il periodo di pesca e sopratutto gli addetti alla vigilanza sono persone serie e competenti, te lo assicuro.
I controlli nel Parco sono presenti e costanti durante tutto il periodo di pesca e sopratutto gli addetti alla vigilanza sono persone serie e competenti, te lo assicuro.
cappotto- Numero di messaggi : 3243
Località : In esilio a Grosseto
Data d'iscrizione : 29.11.08
Re: Apertura pesca a Spinning e Mosca fiume Ombrone - zona Parco
CIAO ho visto il sito ma bisogna registrarsi per avere alcune info, te lo posso chiedere a te? i permessi dove si possono fare, gli orari di pesca quali sono
Saluti
MArco
Saluti
MArco
marcopi- Moderatore
- Numero di messaggi : 10548
Età : 49
Località : Roma
Data d'iscrizione : 25.11.08
Re: Apertura pesca a Spinning e Mosca fiume Ombrone - zona Parco
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEL FIUME OMBRONE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA.
DELIBERAZIONE CONSILIARE N°33 DEL 1978
ART.1 La pesca dilettantistica con canna e lenza è permessa con le modalità descritte negli articoli seguenti,sulla riva destra del fiume Ombrone,nel tratto compreso tra la località “Barca” e la fine dell’ansa denominata “Spolverino”,che verrà opportunamente segnalata,nonché su quella sinistra,dalla località ”Spolverino” sino all’altezza del punto ove il fosso “Razzo” si immette nel fiume Ombrone.
ART.2 Il numero dei pescatori ammessi giornalmente alla pratica della pesca nei tratti di fiume suindicati è fissato in numero 100(cento) adeguato a conciliare le aspirazioni ricreative con le esigenze conservative del Parco.
ART.3 La pesca è consentita nei giorni di mercoledì sabato e domenica di ogni settimana, oltre ai giorni festivi infrasettimanali. L’accesso al territorio del parco è consentito da trenta minuti prima del sorgere del sole la permanenza al suo interno deve cessare trenta minuti dopo il tramonto. E’ severamente vietata la pesca notturna.
E’ altresì vietato esercitare la pesca nel periodo 01 novembre 31 marzo.
ART.4 La pratica della pesca nei tratti del fiume di cui al precedente Art. 1 è subordinato all’ ottenimento di un permesso nei modi indicati al successivo Art.5.
ART.5 Il permesso che autorizza l’esercizio della pesca all’ interno del Parco,il cui costo è fissato in lire 3500 (tremilacinquecentolire) è valido per il solo giorno indicato nel permesso stesso. I permessi verranno rilasciati dal consorzio direttamente o tramite organizzazioni rappresentative dei pescatori con le quali al riguardo verrà stipulata apposita convenzione,nei limiti numerici fissati al precedente Art.2, sulla base di un regolamento che consenta una normale rotazione tra tutti i richiedenti, siano questi o no aderenti a qualsiasi associazione.Tale regolamento verrà concordato con le associazioni dei pescatori presenti nella provincia di Grosseto e diverrà operante con l’approvazione del presidente del Consorzio del Parco Naturale della Maremma..
ART.6 La pesca potrà essere esercitata con due canne fisse o con mulinello provviste ciascuna di non più di due ami, potrà essere tenuta una canna di riserva purché smontata e disarmata. I pesci catturati dovranno essere conservati in nasse,retine o cestelli metallici , con esclusione di borse o sacchetti di plastica da tenere bene in evidenza per facilitare il controllo da parte degli addetti alla sorveglianza. Ciascun pescatore può avere in dotazione un solo contenitore di pescato.
ART.7 Ciascun pescatore potrà catturare non più di 3 kg di pesce al giorno, con tolleranza di casi esemplari che eccedono, singolarmente o cumulativamente,il peso limite consentito.Nel caso di catture di spigole,ombrine orate e carpe le stesse dovranno essere puntualmente singolarmente registratela momento dell’immissione nel cestino. Per le altre specie ittiche sarà sufficiente la registrazione ogni 5 capi catturati.
ART.8 Per la cattura dei pesci dovranno essere rispettate le misure , calcolate dal lobo più lungo della coda alla bocca chiusa del pesce,e le quantità per singola specie qui di seguito elencate :
Spigola: minimo cm 30-massimo 3 capi
Ombrina : minimo cm 25-massimo 3 capi
Orata : minimo cm 20-massimo 3 capi
Cefalo: minimo cm 20- senza limite di capi ma rispettando la quantità massima di kg 3 di pescato di cui all’Art.7
Anguilla : minimo cm 30 – massimo 15 capi
Triglia : minimo cm 10
Cavedano: minimo cm 30
Carpa :minimo cm 35- massimo 3 capi
I pesci appartenenti alle specie sopra menzionate che non raggiungono le misure indicate, qualora inamati dovranno essere accortamente sganciati e immediatamente liberati . per i pesci di specie non elencate valgono le norme di legge alle quali viene fatto riferimento anche in relazione ai periodi in cui vige il divieto di pesca per le varie specie.
ART.9 E’ fatto divieto di esercitare la pesca a lancio e recupero sistematico anche se praticata con sughero piombato.E’ vietato l’uso di ancorotti o filaccioni.
ART.10 E’ consentito usare le pasture di richiamo , purché non contenenti sangue sotto nessuna forma o larve di mosca (bigattini , cagnotti ,bachini da sego o simili).E’ vietata la pasturazione al di fuori dei giorni in cui è consentita la pesca.
ART.11 Sono autorizzate tutte le esche naturali ad eccezione del sangue, del pesciolino vivo o del pesciolino morto limitatamente in questo ultimo caso,alle specie presenti nel fiume Ombrone. E’ vietato l’ uso della larva di mosca cartaria (Bigattino) e di qualsiasi altra larva. E’ consentito l’uso della sarda ( morta ) e del gambero (vivo).Nel caso di uso di sarda non potrà essere detenuta una quantità maggiore dei 2Kg, anche se essa sia usata per la pasturazione.
ART.12 Il pescatore dovrà esercitare la pesca dalle piazzole esistenti o da altri posti naturali favorenti la sua azione. Questi saranno opportunamente segnalati nei tratti di sponda in cui è più difficile la sorveglianza, mentre è fatto divieto di esercitare la pesca dai punti non segnalati o di realizzare nuove postazioni. Non potrà modificare in alcun caso e in alcun modo il regolare flusso delle acque, né lo stato della vegetazione erbacea ed arborea della riva.
ART.13 Il pescatore dovrà essere responsabile della cura dell’ambiente di cui usufruirà , facendo in modo che il suo passaggio e la sua presenza nel Parco non producano turbative.
ART.14 E’in particolare assolutamente vietato lasciare rifiuti di qualsiasi genere lungo la riva o affidarli alla corrente del fiume. L’occupante la postazione di pesca è tenuto a non abbandonare alcun rifiuto e comunque pulirla prima di iniziare la pesca.Egli è pertanto considerato responsabile della presenza di rifiuti abbandonati nella postazione da terzi e che non abbia provveduto a rimuovere. Tali rifiuti dovranno essere raccolti dal pescatore e trasportati fuori dal Parco, per essere affidati al servizio municipale di nettezza urbana.
ART.15 E’ fatto divieto di esercitare la pesca da natanti di qualsiasi specie.
ART.16 Senza pregiudizio alcuno per le sanzioni previste dalle vigenti leggi le contravvenzioni alle norme del presente regolamento comporteranno l’applicazione delle sanzioni amministrative che di seguito vengono riportate, non che la sospensione per un mese del permesso per esercitare la pesca nel Parco.
Le sanzioni per l’infrazioni alle norme di cui agli articoli 4, 6, 9, 15, da £ 50.000 a £ 150.000
Le sanzioni per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 da £ 80.000 a £ 240.000
Si eccettuano le infrazioni alle norme di cui all’art. 1 e 3 sotto indicate che vengono sanzionate con gli importi al lato di ciascuna riferiti :
Tali sanzioni ovviamente riguardano la zona di divieto assoluto non compresa nella zona dove il Parco ha reso possibile la pesca regolamentata e riguarda i periodi ed i giorni in cui non è permessa la pesca regolamentata.
A ) esercizio della pesca con attrezzi muniti di amo e simili da £ 80.000 a £ 300.000
B) esercizio della pesca con bertavelli o attrezzi similari fino all’impiego di n° 5 apparati da £ 80.000 a £ 300.000
C) esercizio della pesca con bilancia con lato di misura fino a mt. 1.50 da £ 80.000 a £ 300.000
D) le sanzioni agli articoli 1 e 3 vengono portate da £ 100.00 a £ 600.000 nel caso che la violazione avvenga di notte.
In casi di recidiva l’ammontare della sanzione amministrativa verrà aumentata al doppio di quanto previsto dal presente articolo. Si applicherà inoltre la sospensione del rilascio del permesso di pesca per un periodo di due anni, nei confronti di quanti commettano una terza infrazione al presente regolamento.
Il regolamento non cambia, a parte la delibera sopra citata per la pesca a spinning.
I permessi li fanno i negozianti in zona Grosseto.
DELIBERAZIONE CONSILIARE N°33 DEL 1978
ART.1 La pesca dilettantistica con canna e lenza è permessa con le modalità descritte negli articoli seguenti,sulla riva destra del fiume Ombrone,nel tratto compreso tra la località “Barca” e la fine dell’ansa denominata “Spolverino”,che verrà opportunamente segnalata,nonché su quella sinistra,dalla località ”Spolverino” sino all’altezza del punto ove il fosso “Razzo” si immette nel fiume Ombrone.
ART.2 Il numero dei pescatori ammessi giornalmente alla pratica della pesca nei tratti di fiume suindicati è fissato in numero 100(cento) adeguato a conciliare le aspirazioni ricreative con le esigenze conservative del Parco.
ART.3 La pesca è consentita nei giorni di mercoledì sabato e domenica di ogni settimana, oltre ai giorni festivi infrasettimanali. L’accesso al territorio del parco è consentito da trenta minuti prima del sorgere del sole la permanenza al suo interno deve cessare trenta minuti dopo il tramonto. E’ severamente vietata la pesca notturna.
E’ altresì vietato esercitare la pesca nel periodo 01 novembre 31 marzo.
ART.4 La pratica della pesca nei tratti del fiume di cui al precedente Art. 1 è subordinato all’ ottenimento di un permesso nei modi indicati al successivo Art.5.
ART.5 Il permesso che autorizza l’esercizio della pesca all’ interno del Parco,il cui costo è fissato in lire 3500 (tremilacinquecentolire) è valido per il solo giorno indicato nel permesso stesso. I permessi verranno rilasciati dal consorzio direttamente o tramite organizzazioni rappresentative dei pescatori con le quali al riguardo verrà stipulata apposita convenzione,nei limiti numerici fissati al precedente Art.2, sulla base di un regolamento che consenta una normale rotazione tra tutti i richiedenti, siano questi o no aderenti a qualsiasi associazione.Tale regolamento verrà concordato con le associazioni dei pescatori presenti nella provincia di Grosseto e diverrà operante con l’approvazione del presidente del Consorzio del Parco Naturale della Maremma..
ART.6 La pesca potrà essere esercitata con due canne fisse o con mulinello provviste ciascuna di non più di due ami, potrà essere tenuta una canna di riserva purché smontata e disarmata. I pesci catturati dovranno essere conservati in nasse,retine o cestelli metallici , con esclusione di borse o sacchetti di plastica da tenere bene in evidenza per facilitare il controllo da parte degli addetti alla sorveglianza. Ciascun pescatore può avere in dotazione un solo contenitore di pescato.
ART.7 Ciascun pescatore potrà catturare non più di 3 kg di pesce al giorno, con tolleranza di casi esemplari che eccedono, singolarmente o cumulativamente,il peso limite consentito.Nel caso di catture di spigole,ombrine orate e carpe le stesse dovranno essere puntualmente singolarmente registratela momento dell’immissione nel cestino. Per le altre specie ittiche sarà sufficiente la registrazione ogni 5 capi catturati.
ART.8 Per la cattura dei pesci dovranno essere rispettate le misure , calcolate dal lobo più lungo della coda alla bocca chiusa del pesce,e le quantità per singola specie qui di seguito elencate :
Spigola: minimo cm 30-massimo 3 capi
Ombrina : minimo cm 25-massimo 3 capi
Orata : minimo cm 20-massimo 3 capi
Cefalo: minimo cm 20- senza limite di capi ma rispettando la quantità massima di kg 3 di pescato di cui all’Art.7
Anguilla : minimo cm 30 – massimo 15 capi
Triglia : minimo cm 10
Cavedano: minimo cm 30
Carpa :minimo cm 35- massimo 3 capi
I pesci appartenenti alle specie sopra menzionate che non raggiungono le misure indicate, qualora inamati dovranno essere accortamente sganciati e immediatamente liberati . per i pesci di specie non elencate valgono le norme di legge alle quali viene fatto riferimento anche in relazione ai periodi in cui vige il divieto di pesca per le varie specie.
ART.9 E’ fatto divieto di esercitare la pesca a lancio e recupero sistematico anche se praticata con sughero piombato.E’ vietato l’uso di ancorotti o filaccioni.
ART.10 E’ consentito usare le pasture di richiamo , purché non contenenti sangue sotto nessuna forma o larve di mosca (bigattini , cagnotti ,bachini da sego o simili).E’ vietata la pasturazione al di fuori dei giorni in cui è consentita la pesca.
ART.11 Sono autorizzate tutte le esche naturali ad eccezione del sangue, del pesciolino vivo o del pesciolino morto limitatamente in questo ultimo caso,alle specie presenti nel fiume Ombrone. E’ vietato l’ uso della larva di mosca cartaria (Bigattino) e di qualsiasi altra larva. E’ consentito l’uso della sarda ( morta ) e del gambero (vivo).Nel caso di uso di sarda non potrà essere detenuta una quantità maggiore dei 2Kg, anche se essa sia usata per la pasturazione.
ART.12 Il pescatore dovrà esercitare la pesca dalle piazzole esistenti o da altri posti naturali favorenti la sua azione. Questi saranno opportunamente segnalati nei tratti di sponda in cui è più difficile la sorveglianza, mentre è fatto divieto di esercitare la pesca dai punti non segnalati o di realizzare nuove postazioni. Non potrà modificare in alcun caso e in alcun modo il regolare flusso delle acque, né lo stato della vegetazione erbacea ed arborea della riva.
ART.13 Il pescatore dovrà essere responsabile della cura dell’ambiente di cui usufruirà , facendo in modo che il suo passaggio e la sua presenza nel Parco non producano turbative.
ART.14 E’in particolare assolutamente vietato lasciare rifiuti di qualsiasi genere lungo la riva o affidarli alla corrente del fiume. L’occupante la postazione di pesca è tenuto a non abbandonare alcun rifiuto e comunque pulirla prima di iniziare la pesca.Egli è pertanto considerato responsabile della presenza di rifiuti abbandonati nella postazione da terzi e che non abbia provveduto a rimuovere. Tali rifiuti dovranno essere raccolti dal pescatore e trasportati fuori dal Parco, per essere affidati al servizio municipale di nettezza urbana.
ART.15 E’ fatto divieto di esercitare la pesca da natanti di qualsiasi specie.
ART.16 Senza pregiudizio alcuno per le sanzioni previste dalle vigenti leggi le contravvenzioni alle norme del presente regolamento comporteranno l’applicazione delle sanzioni amministrative che di seguito vengono riportate, non che la sospensione per un mese del permesso per esercitare la pesca nel Parco.
Le sanzioni per l’infrazioni alle norme di cui agli articoli 4, 6, 9, 15, da £ 50.000 a £ 150.000
Le sanzioni per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 da £ 80.000 a £ 240.000
Si eccettuano le infrazioni alle norme di cui all’art. 1 e 3 sotto indicate che vengono sanzionate con gli importi al lato di ciascuna riferiti :
Tali sanzioni ovviamente riguardano la zona di divieto assoluto non compresa nella zona dove il Parco ha reso possibile la pesca regolamentata e riguarda i periodi ed i giorni in cui non è permessa la pesca regolamentata.
A ) esercizio della pesca con attrezzi muniti di amo e simili da £ 80.000 a £ 300.000
B) esercizio della pesca con bertavelli o attrezzi similari fino all’impiego di n° 5 apparati da £ 80.000 a £ 300.000
C) esercizio della pesca con bilancia con lato di misura fino a mt. 1.50 da £ 80.000 a £ 300.000
D) le sanzioni agli articoli 1 e 3 vengono portate da £ 100.00 a £ 600.000 nel caso che la violazione avvenga di notte.
In casi di recidiva l’ammontare della sanzione amministrativa verrà aumentata al doppio di quanto previsto dal presente articolo. Si applicherà inoltre la sospensione del rilascio del permesso di pesca per un periodo di due anni, nei confronti di quanti commettano una terza infrazione al presente regolamento.
Il regolamento non cambia, a parte la delibera sopra citata per la pesca a spinning.
I permessi li fanno i negozianti in zona Grosseto.
cappotto- Numero di messaggi : 3243
Località : In esilio a Grosseto
Data d'iscrizione : 29.11.08
Argomenti simili
» [cerco] cerco compagni di pesca a spinning zona Cosenza costa Tirrenica
» Apertura negozio pesca pareri
» Compagni di pesca zona Nocera?
» Qualcuno pesca zona Piombino / Elba?
» cerco compagnio di pesca in zona magra carrara
» Apertura negozio pesca pareri
» Compagni di pesca zona Nocera?
» Qualcuno pesca zona Piombino / Elba?
» cerco compagnio di pesca in zona magra carrara
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.