La legge in sintesi
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La legge in sintesi
LE LEGGI
SULLA PESCA SPORTIVA IN MARE
La legislazione italiana sulla pesca sportiva in mare è senza dubbio una delle più restrittive del mondo; ciò soprattutto a causa delle ingiustificate e preconcette pressioni sistematicamente esercitate sui centri decisionali dalle potenti organizzazioni della pesca professionale; organizzazioni che - per motivi strettamente populistici - si ostinano a vedere in noi sportivi, privi peraltro di rappresentanze di categoria efficienti e determinate, dei temibili concorrenti. A nulla è valso e vale il fatto che i nostri prelievi siano assolutamente irrisori rispetto a quelli complessivi. Dai all'untore: punto e basta. Infatti, come volevasi dimostrare, oggi ancor più che in passato, detta legislazione è in fase di ulteriore pesantissima chiusura.
Nelle righe che seguono riportiamo per sommi capi le norme vigenti aggiornate al 1°dicembre 2000 e facciamo anche un accenno ai nuovi dictat che bollono in pentola dai quali saremo colpiti (e con noi la nautica amatoriale, la cantieristica , l'accessoristica, il turismo ecc.) nel prossimo futuro.
LE DISPOSIZIONI VIGENTI
Le norme in vigore che ci interessano sono riferite in parte esplicitamente alla pesca sportiva e in parte genericamente a tutti i tipi di pesca e quindi anche a quella sportiva. Le fonti normative sono rappresentate da diversi provvedimenti che, nella disamina che segue, vengono evidenziati con apposita simbologia e cioè:
REG.IT
Regolamento sulla pesca marittima approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche
C.N.
Codice della navigazione.
REG.COM.
Regolamento comunitario sulla gestione delle risorse alieutiche in Mediterraneo.
D.M.
Decreti ministeriali.
Ecco un’estratto della normativa:
La pesca sportiva è l'attità esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio di tale tipo di pesca. (Art,7 REG.IT)
II pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. (Art.142 REG.IT)
Nota: vedi anche il D.M: 27 luglio 2000
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni (Art.143 REG.IT).
NOVELLAME
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stato giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensiomi indicate negli articoli che seguono. (ART 86 REG.IT)
LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI
Si considerano pesci allo stato giovanile,salvo quanto disposto nell'art.93,quegli esemplari di lunghezza,stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata.(Art 87 REG.IT)
- Acciuga cm 9
- Alalonga cm 40
- Anguilla cm 25
- Cefalo cm 20
- Cernia cm 45
- Go cm 12
- Merluzzo o Nasello cm 20
- Orata cm 20
- Pagello cm 12
- Pagro cm 18
- Palamita cm 25
- Passera pianuzza cm 15
- Pesce spada cm 120 (escluso il rostro)
- Rospo cm 30
- Sarago cm 15
- Sgombro cm 18
- Sogliola cm 20
- Spigola cm 23
- Storione cm 60
- Storione ladano cm 100
- Suro cm 12
- Tonnetto alletterato cm 30
- Triglia cm 11
PESCA DEL PESCE SPADA
Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. (Art.134 REG.IT)
PESCA NEI PORTI
Nei porti e nelle altre località di sosta e di transito delle navi l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto. (C.N. Art.79)
SULLA PESCA SPORTIVA IN MARE
La legislazione italiana sulla pesca sportiva in mare è senza dubbio una delle più restrittive del mondo; ciò soprattutto a causa delle ingiustificate e preconcette pressioni sistematicamente esercitate sui centri decisionali dalle potenti organizzazioni della pesca professionale; organizzazioni che - per motivi strettamente populistici - si ostinano a vedere in noi sportivi, privi peraltro di rappresentanze di categoria efficienti e determinate, dei temibili concorrenti. A nulla è valso e vale il fatto che i nostri prelievi siano assolutamente irrisori rispetto a quelli complessivi. Dai all'untore: punto e basta. Infatti, come volevasi dimostrare, oggi ancor più che in passato, detta legislazione è in fase di ulteriore pesantissima chiusura.
Nelle righe che seguono riportiamo per sommi capi le norme vigenti aggiornate al 1°dicembre 2000 e facciamo anche un accenno ai nuovi dictat che bollono in pentola dai quali saremo colpiti (e con noi la nautica amatoriale, la cantieristica , l'accessoristica, il turismo ecc.) nel prossimo futuro.
LE DISPOSIZIONI VIGENTI
Le norme in vigore che ci interessano sono riferite in parte esplicitamente alla pesca sportiva e in parte genericamente a tutti i tipi di pesca e quindi anche a quella sportiva. Le fonti normative sono rappresentate da diversi provvedimenti che, nella disamina che segue, vengono evidenziati con apposita simbologia e cioè:
REG.IT
Regolamento sulla pesca marittima approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche
C.N.
Codice della navigazione.
REG.COM.
Regolamento comunitario sulla gestione delle risorse alieutiche in Mediterraneo.
D.M.
Decreti ministeriali.
Ecco un’estratto della normativa:
La pesca sportiva è l'attità esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio di tale tipo di pesca. (Art,7 REG.IT)
II pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. (Art.142 REG.IT)
Nota: vedi anche il D.M: 27 luglio 2000
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni (Art.143 REG.IT).
NOVELLAME
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stato giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensiomi indicate negli articoli che seguono. (ART 86 REG.IT)
LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI
Si considerano pesci allo stato giovanile,salvo quanto disposto nell'art.93,quegli esemplari di lunghezza,stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata.(Art 87 REG.IT)
- Acciuga cm 9
- Alalonga cm 40
- Anguilla cm 25
- Cefalo cm 20
- Cernia cm 45
- Go cm 12
- Merluzzo o Nasello cm 20
- Orata cm 20
- Pagello cm 12
- Pagro cm 18
- Palamita cm 25
- Passera pianuzza cm 15
- Pesce spada cm 120 (escluso il rostro)
- Rospo cm 30
- Sarago cm 15
- Sgombro cm 18
- Sogliola cm 20
- Spigola cm 23
- Storione cm 60
- Storione ladano cm 100
- Suro cm 12
- Tonnetto alletterato cm 30
- Triglia cm 11
PESCA DEL PESCE SPADA
Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. (Art.134 REG.IT)
PESCA NEI PORTI
Nei porti e nelle altre località di sosta e di transito delle navi l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto. (C.N. Art.79)
Ultima modifica di fborchi il Sab Mag 01, 2010 6:55 am - modificato 2 volte.
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Tutto ciò che merita di esser fatto, merita di esser fatto bene.....
Fabrizio Borchi
Ah, dimenticavo, come sempre e comunque: جيد الصيد (arabo); 良い釣り (giapponese); хорошая рыбалка (russo); buona pesca (italiano)
Re: La legge in sintesi
so che non interessa alla nostra pesca..ma quante canne per persona è possibile usare??
therealdeal- Numero di messaggi : 3129
Età : 40
Località : oristano
Data d'iscrizione : 05.12.08
Re: La legge in sintesi
io credo che la maggior parte delle regole elencate sia giuste, anzi purtroppo non vengono fatte applicare.
marcopi- Moderatore
- Numero di messaggi : 10549
Età : 49
Località : Roma
Data d'iscrizione : 25.11.08
Re: La legge in sintesi
nelle mie zone vedi pescatori (sportivi per modo di dire) che fanno stragi di serra e leccie che poi vendono in banchinamarcopi ha scritto:io credo che la maggior parte delle regole elencate sia giuste, anzi purtroppo non vengono fatte applicare.
pippos- Numero di messaggi : 1059
Età : 39
Località : catania
Data d'iscrizione : 31.01.10
Domanda
Se prendo due pesci sui 2 Kg per un tot di 4 Kg, e poi, visto che sono sotto i 5 Kg continuo a pescare e ne prendo uno da 7 Kg, se chiudo le canne e vado a casa con il bottino, sono ancora in regola??????
Grazie a chiunque risponda!!!!
Grazie a chiunque risponda!!!!
Luca1983- Numero di messaggi : 201
Località : Udine
Data d'iscrizione : 04.03.12
Re: La legge in sintesi
Luca1983 ha scritto:Se prendo due pesci sui 2 Kg per un tot di 4 Kg, e poi, visto che sono sotto i 5 Kg continuo a pescare e ne prendo uno da 7 Kg, se chiudo le canne e vado a casa con il bottino, sono ancora in regola??????
Grazie a chiunque risponda!!!!
NO!! NON SEI IN REGOLA!! superi il totale consentito !
Comunque esiste più di una soluzione:
1 dopo i primi due .... rilasci gli altri a meno chè non effettui una cattura che pesi un kilo ( e abbia la taglia minima consentita)
2 rilasci tutti i pesci sino a quando catturi il big che stavi cercando e trattieni solo quello!
3 dopo i primi due puoi ritenerti soddisfatto e continuare a pescare rilasciando tutti gli altri immortalandoli con una f foto
ecc ecc
riccardo dessi- Numero di messaggi : 2978
Località : sestu
Data d'iscrizione : 26.10.10
Re: La legge in sintesi
jp74 ha scritto:ciao, scusa ma l utente Luca1983 è in regola con la legge ...
Quindi se si pesca un pesce da 20 kl e si continua con altri due da 2, 499 si è in regola ..... basta dire, in caso di fermo, che il big è arrivato per ultimo???
E se si ha un controllo... e il 3° pesce fà superare il max consentito possiamo dire che ci sembrava piccolo o la bilancia si è piantata?
riccardo dessi- Numero di messaggi : 2978
Località : sestu
Data d'iscrizione : 26.10.10
Re: La legge in sintesi
l utente ha chiesto" se prendo 2 pesci da 2kg l uno(tot 4kg) continuo a pescare e ne prendo uno da kg7(tot kg11)..smetto, posso trattenere il tutto¿ la risposta è si, conforme alla legge...
chiedi a qualsiasi guardia...
chiedi a qualsiasi guardia...
Re: La legge in sintesi
jp74 ha scritto:l utente ha chiesto" se prendo 2 pesci da 2kg l uno(tot 4kg) continuo a pescare e ne prendo uno da kg7(tot kg11)..smetto, posso trattenere il tutto¿ la risposta è si, conforme alla legge...
chiedi a qualsiasi guardia...
ho capitooooo ma la guardia .... quando ti ferma e ti trova con 11 kili di pescato .... ?????
sei sicuro che , qualora inverosimilbilmente arrivasse un controllo, riuscirebbe a valutare la successione delle catture?
riccardo dessi- Numero di messaggi : 2978
Località : sestu
Data d'iscrizione : 26.10.10
Re: La legge in sintesi
Parlando di leggi . . . . una riguardante l'anno 2012 sulla pesca al rosso dice che . . . . . ..
3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE
3.1 Periodi di pesca
Sono confermati i seguenti periodi in cui è consentita la pesca del tonno rosso:
LORO . . . . .
a. sistema palangaro (unità di L.f.t. ≤ 24 metri) = dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
b. sistema palangaro (unità di L.f.t. > 24 metri) = dal 01 gennaio 2012 al 31 maggio 2012;
c. sistema circuizione (tutte le unità) = dal 16 maggio 2012 al 14 giugno 2012;
NOI . . . . .
d. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2012 al 14 ottobre 2012
in piu gli danno pure le deroghe . . .
a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar
Adriatico ai fini dell’allevamento;
b. tra 10 (o 80 centimetri di lunghezza) e 30 chilogrammi di peso, per gli esemplari
accidentalmente catturati dalle unità espressamente autorizzate alla pesca del tonno
rosso.
alla luce di cio' penso cosa ci sia di reale sulla salvaguardia del tonno, visto che i periodi dei branchi sono proprio in coincidenza con il periodo dei sistemi a circuizione e durante l'anno se un povero tonno prova ad avvicinarsi alla costa trova file e file di km di palangari calati
Nel periodo a noi consentito cosa rimane in mare???
3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE
3.1 Periodi di pesca
Sono confermati i seguenti periodi in cui è consentita la pesca del tonno rosso:
LORO . . . . .
a. sistema palangaro (unità di L.f.t. ≤ 24 metri) = dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
b. sistema palangaro (unità di L.f.t. > 24 metri) = dal 01 gennaio 2012 al 31 maggio 2012;
c. sistema circuizione (tutte le unità) = dal 16 maggio 2012 al 14 giugno 2012;
NOI . . . . .
d. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2012 al 14 ottobre 2012
in piu gli danno pure le deroghe . . .
a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar
Adriatico ai fini dell’allevamento;
b. tra 10 (o 80 centimetri di lunghezza) e 30 chilogrammi di peso, per gli esemplari
accidentalmente catturati dalle unità espressamente autorizzate alla pesca del tonno
rosso.
alla luce di cio' penso cosa ci sia di reale sulla salvaguardia del tonno, visto che i periodi dei branchi sono proprio in coincidenza con il periodo dei sistemi a circuizione e durante l'anno se un povero tonno prova ad avvicinarsi alla costa trova file e file di km di palangari calati
Nel periodo a noi consentito cosa rimane in mare???
Re: La legge in sintesi
una domanda veloce: se siamo in due in barca e prendiamo un pesce ciascuno da più di 5 kg? conta il totale a barca o a persona?
non siamo riusciti a capirlo da nessuna parte...
non siamo riusciti a capirlo da nessuna parte...
Carcarlo- Numero di messaggi : 36
Età : 37
Località : rosignano solvay
Data d'iscrizione : 16.05.14
Re: La legge in sintesi
Carcarlo ha scritto:una domanda veloce: se siamo in due in barca e prendiamo un pesce ciascuno da più di 5 kg? conta il totale a barca o a persona?
non siamo riusciti a capirlo da nessuna parte...
in generale è a persona.
o ti riferisci a qualche specie in particolare¿
_________________
Jean-Paul
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non è vero che abbiamo poco tempo...è che molto ne perdiamo.....
riflettere è considerevolmente laborioso; ecco perché molta gente preferisce giudicare...
è più facile insegnare che educare...perché per insegnare basta sapere,
mentre per educare è neccessario essere...
“Colui che mente a se stesso e dà ascolto alla propria menzogna arriva al punto di non saper distinguere la verità né dentro se stesso, né intorno a sé e, quindi, perde il rispetto per se stesso e per gli altri.” ..
Re: La legge in sintesi
no no, in generale.. in genere sono dentici, serra o barracuda. è che a volte può capitare di prendere tre o quattro pesciotti (raro, molto raro) e di superare i 5kg, volevo solo essere sicuro di non correre rischi, se siamo in due ci salviamo!
Carcarlo- Numero di messaggi : 36
Età : 37
Località : rosignano solvay
Data d'iscrizione : 16.05.14
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